Non c’è dubbio che nel corso del tempo l’idea di rifugiato che ha finito per imporsi nell’opinione pubblica sia profondamente mutata. Se si guarda al passato, essa evoca la figura dell’oppositore politico in fuga dai regimi totalitari. Oggi invece il pensiero corre immediatamente all’immagine di masse indifferenziate, di innumerevoli vittime anonime delle circostanze. I rifugiati non sono più individualità riconosciute, ma entità astratte definite dai numeri e inquadrate quasi sempre nella logica della “emergenza umanitaria”. Le dimensioni del fenomeno spingono così i governi democratici ad applicare ai migranti forzati le stesse logiche di politica migratoria, basate sul controllo dei “flussi” e sulle misure di deterrenza, che si applicano ai migranti economici.
In tempi di cosiddetta “crisi migratoria” e in nome dell’esigenza di “ridurre gli sbarchi” si è così fatta prepotentemente strada l’esigenza di distinguere tra rifugiati e migranti in modo rigidamente selettivo: i primi possono entrare, gli altri vanno respinti. Il migrante che tenta di passare per rifugiato è il “clandestino”. Siccome la Convenzione di Ginevra obbliga gli Stati firmatari ad attuare il principio di non respingimento, i settori dell’opinione pubblica e del mondo politico che premono per una politica generalizzata di chiusura accusano i migranti forzati di essere in realtà dei migranti economici che cercano di aggirare le politiche migratorie decise dagli Stati. Non a caso è stato coniato il termine di bogus refugees, i cosiddetti “finti rifugiati”, migranti irregolari che “saltano la fila” e approfittano dei sistemi nazionali d’asilo per mettere i sistemi di accoglienza con le spalle al muro. Per questo, e proprio per suggerire una operazione politico-culturale di segno opposto, è quanto mai necessario distinguere e affrontare senza reticenze il problema:assodato che i rifugiati sono tutti migranti, i migranti sono tutti rifugiati?
Secondo molti, la distinzione tra rifugiati e migranti non regge. In effetti, la categoria di forced migration è piuttosto controversa perché, in molte circostanze, la difficoltà di accertare quale sia la dimensione prevalente sembra rendere la divisione essenzialmente convenzionale. Molto spesso povertà e conflitti, sottosviluppo e malgoverno, impoverimento e guerre endemiche sono vicendevolmente intrecciati. È perciò vero che ogni tentativo di distinguere in modo univoco tra migranti economici e migranti forzati è complicato dalla sovrapposizione tra le motivazioni all’origine della mobilità, poiché è raro che una sola causa sia sufficiente a indurre le persone ad abbandonare il proprio paese per spostarsi in un altro. Ciò nonostante, anche se esiste un’ampia zona grigia, è essenziale analizzare e sottoporre a una verifica critica il linguaggio, le tassonomie e le distinzioni categoriali.
La distinzione analitica tra migrazione self-initiated e migrazione forced o compelled ha il vantaggio di richiamare l’attenzione sul diverso valore che va riconosciuto alle rivendicazioni, e ai diritti, dei migranti economici rispetto a quelli dei rifugiati: questi ultimi, a differenza dei primi, non hanno avuto scelta riguardo alla decisione di partire e sono pertanto titolari di uno specifico diritto morale – e, in teoria, anche giuridico. È per questo che il diritto dei governi di regolare discrezionalmente l’arrivo degli stranieri riconosciuto a livello internazionale, può – e deve – essere limitato dai vincoli che derivano dall’adesione alle Convenzioni internazionali, prima fra tutte la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967. Gli Stati firmatari hanno l’obbligo, non solo morale ma anche giuridico, di non procedere al rimpatrio forzato dei rifugiati e dei richiedenti asilo nel paese di origine quando ciò possa comportare un chiaro pericolo per la loro vita e la loro libertà.
È chiaro perciò che la distinzione tra migrante economico e migrante forzato non sempre può prestarsi a descrivere la gamma vasta e diversificata delle innumerevoli posizioni soggettive, poiché questi due idealtipi non sono che i poli di un continuum entro il quale è spesso possibile individuare realtà diversificate e, per molti aspetti, sovrapponibili. Le cause economiche e le cause politiche della fuga sono inestricabilmente legate e la distinzione tra migranti (volontari) e rifugiati (involontari) può essere talvolta difficile da applicare. Non è quindi detto che essa corrisponda esattamente a due estremi ciascuno dei quali esclude l’altro. Ma le distinzioni, in questo campo, possono decidere della vita e della morte di esseri umani. Il linguaggio del diritto internazionale e umanitario distingue infatti tra internally displaced (ossia gli sfollati), asylum seekers (sfollati che hanno attraversato i confini territoriali di uno Stato), temporary refugees o rifugiati di prima facie (individui in fuga ai quali, in assenza delle condizioni che impediscono il riconoscimento dello status di rifugiati, viene attribuito un asilo provvisorio), stateless (cioè apolidi, se lo Stato della cui tutela avevano in precedenza goduto ritira tale protezione e annulla i documenti che aveva garantito).
Tutti i problemi, in realtà, nascono dal fatto che la categoria di rifugiato si sottrae a una definizione giuridica astratta e decontestualizzata, valida ovunque e a prescindere da ogni altra considerazione. Come ogni rifugiato ha una storia diversa da raccontare riguardo all’esperienza che lo ha reso tale, così i vari contesti, istanze morali e lotte politiche che si cristallizzano in una definizione non sempre possono trovare la via di una traduzione formale lineare e priva di aspetti controversi: la figura del rifugiato, anche se categorizzabile, va al di là di ogni categorizzazione univoca e ultimativa. In ogni caso, una definizione di tipo essenzialistico non è praticabile perché tende a essere avulsa dai bisogni reali e correlata a un idealtipo immaginato e decontestualizzato che si presta alla standardizzazione e alla burocratizzazione. Ma non è neppure auspicabile, perché la diversità delle definizioni può servire tanto a soddisfare le differente esigenze dei vari attori in campo quanto la sua natura strutturalmente mutevole e adattabile.
Tuttavia, prendere atto degli incerti confini semantici della categoria non fa venir meno l’esigenza pratica, politica e morale di individuare uno strumento giuridico in grado di proteggere esseri umani in fuga da ciò che può loro accadere nello spazio del male. Mai come in questo caso le distinzioni contano: il rischio, altrimenti, è che chi vuole salvare tutti finisca per portare (certo del tutto involontariamente) acqua al mulino di chi non vuole salvare nessuno.