Non appena la foto di Aylan Kurdi – il bambino siriano di tre anni annegato durante il naufragio dell’imbarcazione con cui la sua famiglia cercava di raggiungere la Grecia – ha cominciato a circolare sui media di tutto il mondo, è sembrato per un attimo che lo shock prodotto da un’immagine così sconvolgente potesse scuotere la nostra atrofizzata coscienza morale. È sembrato, in particolare, che il mondo fosse finalmente disponibile a parlare dei rifugiati con il linguaggio della responsabilità morale. Ma quali sono i nostri doveri morali nei confronti di esseri umani che non sono più, almeno provvisoriamente, membri della comunità politica e giuridica da cui fuggono, e non sono ancora, e forse non saranno mai, membri della comunità politica e giuridica nella quale cercano di approdare? Quando si discute di responsabilità morale nei loro confronti si fa di solito riferimento al dovere di assistere, accogliere o reinsediare esseri umani alla disperata ricerca di un rifugio sicuro. Eppure, non è detto affatto che la nostra responsabilità si limiti soltanto a questo. E anzi, se si affronta il problema dei nostri doveri verso i rifugiati, gli sfollati, gli esuli e i profughi nella sola prospettiva del reinsediamento si finisce per distogliere lo sguardo da altre forme, non meno vincolanti dal punto di vista morale, di responsabilità.
Per cominciare, va ricordato che secondo schemi cognitivi di senso comune radicati in molta parte dell’opinione pubblica i nostri paesi non hanno alcun obbligo morale nei loro confronti. Tra i nostri concittadini prevale la convinzione secondo la quale gli obblighi che spettano allo Stato siano riservati a coloro che godono dei diritti di appartenenza politica, perché sono membri di una comunità circoscritta spazialmente e perché condividono una specifica cultura, storia e tradizione. Se vi sono obblighi morali nei confronti dei rifugiati si tratta del tipo di impegni che trova espressione nell’immagine del buon samaritano: possiamo alleviare le sofferenze di chi è costretto a fuggire solo se e nella misura in cui il nostro impegno non implica il sacrificio di valori per noi irrinunciabili – solo a condizione, per esempio, come ha sostenuto un filosofo famoso e sicuramente democratico come Michael Walzer, di “non poter avere un impatto significativo sul carattere della comunità politica”. Per questo, ha aggiunto Walzer, “il diritto di limitare” il flusso dei profughi “continua ad essere una caratteristica dell’autodeterminazione di una comunità”. Ora, immagini come quella di Aylan Kurdi fanno a pugni con questa visione parrocchiale dei nostri doveri morali. Ma prima di guardare a come questi doveri andrebbero rivisti, è opportuno fare un passo indietro e comprendere in che modo si siano sedimentate alcune delle convinzioni più radicate riguardo alle modalità con le quali affrontare la condizione attuale (e futura) dei rifugiati.
1. Come Hannah Arendt ha dimostrato una volta per tutte, il rifugiato, che avrebbe dovuto rappresentare l’uomo dei diritti per eccellenza, segna invece la crisi radicale di questo concetto. Le indagini che Arendt ha dedicato nel secondo dopoguerra al fenomeno delle cosiddette displaced persons, termine creato con l’esplicita intenzione di liquidare l’apolidia ignorandone l’esistenza, hanno messo in luce il fatto che quando le persone sono costrette ad abbandonare la patria di origine e rimangono senza patria, la perdita dei diritti di cittadinanza rende pressoché impossibile proteggere i loro diritti umani. Sul piano istituzionale, la comune indignazione per gli orrori della Seconda guerra mondiale ha perciò spinto le nazioni del globo a stringere diversi accordi per affrontare il problema dei gruppi di popolazione senza Stato. In particolare, a sottoscrivere l’impegno di non procedere al rimpatrio forzato dei rifugiati e dei richiedenti asilo nella eventualità che ciò possa comportare un chiaro pericolo per la loro vita e la loro libertà. La Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, con il suo protocollo aggiunto nel 1967, e la creazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) riducono la discrezionalità degli Stati nel determinare le condizioni d’ingresso di rifugiati ed esuli rispetto a quelle degli immigrati e fissano, per gli Stati firmatari, un obbligo che non è solo morale, ma anche giuridico. Ciò dovrebbe favorire l’attuazione di una delle tre “soluzioni durature” previste per i rifugiati (rimpatrio volontario, integrazione nella società di accoglienza oppure reinsediamento in un paese terzo).
Quali sono gli obblighi morali incorporati nel documento? La Convenzione di Ginevra prevede due distinte tipologie di impegni: una prima tipologia indica gli obblighi cui gli Stati sono tenuti nel momento in cui i richiedenti asilo riescono ad accedere al loro territorio; l’altra si riferisce agli obblighi nei confronti dei rifugiati che hanno abbandonato i rispettivi paesi d’origine e che vivono, in teoria solo provvisoriamente, nei campi profughi. Ciò significa, per esempio, che gli obblighi normativi cui l’Europa dovrebbe attenersi nei confronti dei milioni di profughi siriani imprigionati di fatto nei campi ubicati in Turchia, Libano e Giordania sono assai più labili, e di fatto inesistenti, rispetto a quelli che le spettano nei confronti dei siriani così fortunati da arrivare in prossimità delle sue frontiere.
La norma morale e giuridica più stringente fa riferimento alle persone in cerca di asilo. Si tratta del principio di non-respingimento, che rappresenta una componente essenziale e non derogabile della protezione internazionale dei rifugiati e secondo il quale uno Stato non può allontanare una persona dal suo territorio se vi sono giustificati motivi per ritenere che l’espulsione e il respingimento possano metterne in pericolo la vita e la sicurezza. Ciò significa, di fatto, che le persone che arrivano in un paese e chiedono asilo devono essere ascoltate prima di essere, eventualmente, espulse; se viene accertato che i loro timori sono giustificati devono essere autorizzate a rimanere e a divenire, prima o poi, membri della società di accoglienza. Nel corso del tempo, a sostegno di questa norma è stato elaborato un preciso quadro normativo e giuridico e la maggior parte degli Stati ne riconosce, almeno in linea di principio, la legittimità. È per questo motivo che la Grecia, la Spagna, l’Italia non hanno potuto mettere in atto procedure di deportazione sommaria nei confronti dei richiedenti asilo che in questi ultimi due o tre anni sono riusciti a sbarcare sulle loro coste.
D’altra parte, gli Stati hanno obblighi decisamente inferiori nei confronti dei rifugiati insediati stabilmente nei campi profughi. Va osservato, in particolare, che non è previsto alcun obbligo morale o giuridico di procedere al reinsediamento dei rifugiati o di finanziare gli aiuti attraverso l’UNHCR. Gli eventuali aiuti forniti ai rifugiati che si trovano al di là dei confini di Stato, sia attraverso contributi finanziari sia promuovendo il loro reinsediamento in un paese terzo “sicuro”, vengono considerati come un atto di generosità verso chi si trova a dover sopravvivere in condizioni estreme, e non come il modo giuridicamente vincolante di onorare un debito politico e giuridico. Gli Stati tendono a considerare l’aiuto da prestare ai rifugiati e all’UNHCR come una faccenda più o meno discrezionale. A emergere con chiarezza, pertanto, è la profonda asimmetria che regna in proposito, nel senso che gli obblighi nei confronti dei richiedenti asilo sono molto più vincolanti rispetto agli obblighi nei confronti dei rifugiati costretti a vivere nei campi profughi. Questa asimmetria ha diverse conseguenze.
In primo luogo, siccome non vi è alcun obbligo da parte dei firmatari della Convenzione di finanziare la protezione dei rifugiati e i contributi sono su base strettamente volontaria, l’UNHCR lavora in condizioni di sottofinanziamento cronico. Ciò significa che i campi profughi, i quali dovrebbero essere luoghi di rifugio, luoghi in cui individui e famiglie in fuga da guerre e persecuzioni dovrebbero poter trovare protezione e sicurezza, si sono trasformati in luoghi anonimi di sofferenza.
In secondo luogo, questa asimmetria genera una profonda discrepanza circa la “condivisione degli oneri”. Il problema si riferisce al fatto che sui paesi del sud del mondo gravano oneri enormemente più impegnativi di quelli che le democrazie occidentali accettano, e persino con riluttanza, di accollarsi; l’87% dei rifugiati è ospitato nei paesi del sud del mondo e meno dell’1% degli sfollati è stato reinsediato nei paesi occidentali. E questo vale anche per la crisi attuale. Dei 4 milioni di rifugiati siriani, circa 650.000 hanno cercato asilo in Occidente, ma gli altri 3,4 milioni sono rimasti nei cinque paesi che circondano la Siria, e altri milioni sono rimasti intrappolati all’interno dei suoi confini.
Infine, dal momento che non vi è alcun obbligo morale o giuridico riconosciuto riguardo al reinsediamento e che la stragrande maggioranza dei rifugiati rimane pressoché stabilmente confinata nei campi allestiti nei paesi del sud del mondo, l’insediamento nei campi protratto indefinitamente è diventata di fatto la quarta soluzione al problema.
Questa situazione è una diretta conseguenza della asimmetria sopra accennata: gli Stati del nord hanno pochi obblighi e scarsi incentivi a prestare aiuto ai rifugiati che non si trovano entro i loro confini, ma a causa del principio di non-respingimento hanno forti incentivi a evitare che approdino sul loro territorio e a fare in modo che tutti coloro che sono rimasti confinati nei paesi del sud del mondo continuino a rimanere là dove si trovano. È per questo che gli Stati occidentali promuovono sistematicamente politiche finalizzate a contenere i flussi di rifugiati e a “esternalizzare”, anche con incentivi finanziari, la loro accoglienza nei paesi più vicini alle aree di crisi.
Tutto ciò diviene evidente non appena si guarda un po’ più da vicino a come le tre ipotetiche “soluzioni durature” vengano concretamente applicate. Tutti i dati disponibili affermano che dei milioni di persone costrette a sfollare dalle loro case solo una piccola minoranza è stata in grado di fare ritorno ai paesi di origine o di essere reinsediata. Che cosa succede, allora, ai milioni di persone che si trovano al di fuori degli Stati di provenienza e che non godono di alcuna protezione da parte di un altro Stato? La risposta è semplice: sono costretti a sopravvivere in campi profughi e a tirare faticosamente avanti grazie alle iniziative dell’UNHCR o di Ong. In altre parole, l’Occidente ha dimostrato di essere perfettamente capace di contenere e di confinare le popolazioni in fuga in paesi lontani dai suoi confini. È per questo motivo che la crisi dei rifugiati viene affrontata come se si trattasse di una crisi per l’Europa e non, invece, come una crisi umanitaria che investe anzitutto, direttamente e in prima persona, i rifugiati stessi. Ed è sempre per questo motivo che non deve sorprendere il fatto che la soluzione in proposito adottata nei recenti accordi tra Ue e Turchia riguardi essenzialmente il problema di come indurre la Turchia a trattenere i rifugiati siriani sul proprio territorio piuttosto che il problema di come assicurare i loro diritti (anzitutto il diritto di asilo) e la loro dignità.
2. Allora, viste le circostanze, quali dovrebbero essere i nostri obblighi morali? Va ricordato che attualmente una popolazione pressoché equivalente a quella italiana vive al di fuori del sistema degli Stati-nazione. E che quando una persona si ritrova a vivere da rifugiato, sfollato o profugo ha grandi possibilità di rimanere tale per quasi tutta la vita. Degli sfollati e dei profughi forzati considerati “rifugiati” dalle Nazioni Unite solo una piccolissima minoranza può ragionevolmente sperare di essere un giorno reinsediata in modo permanente in un paese diverso da quello di provenienza.
Se vi sono, come nonostante tutto si tende generalmente a ritenere, degli obblighi morali nei loro confronti, è essenziale rinunciare a pensare unicamente in termini di reinsediamento e prendere sul serio questi obblighi anche quando si riferiscono ai milioni di esseri umani costretti a vivere nei campi, in quella specie di limbo collocato a mezza strada tra la fuga e il rimpatrio oppure il reinsediamento in un paese terzo. È questo infatti lo spazio in cui la stragrande maggioranza degli sfollati passerà gran parte della sua vita. Ed è per questo che l’uso dei campi come spazi di contenimento e di controllo non può essere sottratto a una valutazione morale condotta nella prospettiva dei diritti umani. Il fatto è che mentre i campi possono essere giustificati come soluzioni tampone a situazioni di emergenza, essi vengono utilizzati in misura sempre più ampia come un modo per mantenere gli sfollati ben lontani dai paesi in cui avrebbero formalmente titolo a chiedere asilo. Il contenimento dei rifugiati nei campi non è più una soluzione provvisoria, ma è anzi diventata la soluzione de facto al problema delle persone considerate indesiderate e superflue. Il fatto di vivere al di fuori di uno Stato-nazione non è più un’anomalia, una situazione straordinaria o eccezionale; per molti milioni persone è una realtà tragica e duratura. Il campo sta diventando la procedura standard che regola la vita dei rifugiati.
Ma come ripensare gli obblighi morali in proposito? L’approccio convenzionale afferma che spetta anzitutto allo Stato causalmente responsabile delle circostanze che hanno provocato l’esodo di migliaia o di milioni di persone il compito addossarsi l’onere di fornire loro rifugio e asilo. Dopo la guerra del Vietnam, gli Stati Uniti hanno offerto questa opportunità a molti vietnamiti, hmong e ad altri rifugiati. Ma questa opportunità non è stata offerta ai rifugiati prodotti dalle guerre americane in Afghanistan e in Iraq, poiché sono stati considerati a rischio di infiltrazioni terroristiche. Un diverso modo di affrontare il problema si richiama al principio del buon samaritano – vi è l’obbligo di fornire aiuto quando i bisogni sono elevati e i costi sono limitati. Il punto è che l’emergenza umanitaria è attualmente di tale portata da rendere questo principio inapplicabile, dal momento che il numero di persone in condizioni di disperato bisogno è talmente elevato da rendere oneroso ogni intervento. Non è facile convincere i cittadini che lo Stato dovrebbe distogliere parte delle sue risorse a favore degli stranieri invece che a favore dei suoi cittadini, che sono quelli, in fondo, che pagano le tasse. E le cose si complicano ulteriormente quando si prendono in considerazione i costi sociali, politici e culturali imposti da eventuali politiche di reinsediamento.
Oltretutto, non sono certo mai mancate agguerrite difese filosofiche a sostegno del diritto degli Stati di limitare il reinsediamento dei rifugiati. Michael Walzer ha notoriamente sostenuto che il principio dell’aiuto reciproco può solo modificare, non stravolgere le politiche di ammissione radicate nella concezione che una comunità ha di se stessa. Tutto ciò porta a una sola conseguenza: tutti gli esseri umani privi di uno Stato in grado di agire a loro tutela sono destinati a rimanere privi anche dei più elementari diritti umani.
Per questo sarebbe opportuno riflettere sui nostri obblighi morali in una prospettiva sensibilmente diversa, che vada al di là del solo problema del reinsediamento e che prenda in considerazione gli impegni che dovremmo assumere verso i rifugiati anche nella fase del trasferimento forzato e del confinamento nei campi profughi – se non altro perché quest’ultima soluzione preclude agli sfollati l’opportunità di avvalersi del diritto di asilo. Per giustificare un obbligo morale di questo genere, potrebbe essere utile concettualizzare le sofferenze causate dalle migrazioni forzate in termini di ingiustizie strutturali. Iris Marion Young ha sostenuto che le ingiustizie strutturali non sono il risultato di scelte intenzionali o di politiche volutamente inique, ma sono piuttosto il risultato non intenzionale di azioni compiute da una pluralità di attori sociali, ognuno dei quali opera in vista di obiettivi moralmente accettabili. Young fa riferimento a situazioni in cui qualcosa è moralmente sbagliato, senza però che sia possibile offrire alcuna spiegazione causalmente riconducibile a un soggetto causalmente responsabile.
Questa prospettiva può forse servire a descrivere alcune delle forme di sofferenza associate allo sfollamento. Il fatto che gli sfollati siano spesso costretti a vivere per decenni in condizioni indecenti o in uno stato che assomiglia alla detenzione è chiaramente una forma di ingiustizia morale. Non si tratta però di un’ingiustizia provocata da scelte politiche deliberate compiute da una specifica entità sovrana e non è neppure il risultato di decisioni volutamente lesive degli interessi dei rifugiati compiute da organismi internazionali o da altre organizzazioni. Questo genere di ingiustizia è il prodotto delle scelte compiute da Stati sovrani che agiscono in base ai rispettivi interessi, e che incoraggiano le organizzazioni internazionali come l’UNHCR a effettuare delle scelte in nome di quello che sembra il miglior interesse degli sfollati, vale a dire il loro confinamento in campi profughi collocati in prossimità dei paesi di origine, così da facilitarne, al momento opportuno, il rimpatrio.
Gli Stati che operano in questo modo non agiscono in violazione delle norme che regolano il diritto internazionale, e neppure in violazione delle norme morali generalmente riconosciute, dal momento che le loro politiche sono al servizio degli interessi dei propri cittadini e talvolta, anche se spesso solo nominalmente, persino degli stessi rifugiati. Vale cioè la prospettiva sopra citata di Walzer: gli Stati hanno il diritto sovrano di controllare l’ammissione sul loro territorio in base alle ragioni che ritengono più opportune. Tuttavia queste politiche creano barriere strutturali che impediscono agli sfollati di richiedere asilo e di godere di alcuni dei fondamentali diritti umani, come la sicurezza, l’istruzione e l’assistenza sanitaria – e, in definitiva, al diritto di vedersi offerta una soluzione permanente. Considerare le drammatiche ingiustizie che colpiscono i rifugiati come ingiustizie strutturali permette di evitare il problema irrisolvibile della colpevolezza morale e di concentrare tutta l’attenzione sulle diverse modalità con le quali porre rimedio a queste situazioni.
Se consideriamo le sofferenze associate alla condizione dei rifugiati in questa prospettiva, diviene più facile comprendere perché sia urgente proporre un nuovo approccio alla responsabilità. Dal momento che le ingiustizie che caratterizzano il regime globale dei rifugiati sono strutturali e derivano dalle azioni moralmente accettabili dei vari attori sociali coinvolti, individuare le singole responsabilità è tutt’altro che facile. Ciò però non impedisce di pensare che ai cittadini delle liberaldemocrazie spetti comunque la responsabilità politica collettiva di respingere le politiche e le pratiche di contenimento come ingiuste e inaccettabili e di imporre alle rispettive amministrazioni condotte rispettose dei diritti umani, visto che le scelte politiche all’origine dei processi istituzionali causalmente responsabili dell’ingiustizia strutturale vengono pur sempre compiute a loro nome. In altre parole, anche se i paesi occidentali non possono essere considerati direttamente responsabili dei trasferimenti forzati o delle decisioni che portano all’internamento di milioni di persone, lo sono, però, indirettamente, in ragione dei benefici che ne ricavano per effetto delle politiche che contengono i flussi dei profughi lontani dalle coste occidentali.
In che modo, più esattamente, ne traggono beneficio? La risposta più ovvia è che possono permettersi di ospitare un numero di rifugiati ben al di sotto di quanti i nostri paesi potrebbero accogliere o di distillare col contagocce le loro richieste di asilo. Nella maggior parte dei casi, possono anzi godersi il lusso di reinsediare i rifugiati a propria discrezione, in paesi di loro scelta, in base a criteri pressoché discrezionali. I rifugiati non gravano sui paesi del nord del mondo nello stesso modo in cui gravano sui paesi del sud del mondo. L’accordo del 18 marzo tra Ue e Turchia è rivelatore di questa tendenza. Il fatto che l’Europa debba gestire l’arrivo di centinaia di migliaia di rifugiati permette agli imprenditori politici della paura di delineare uno scenario apocalittico, ma si tratta solo di una piccola percentuale del numero totale con il quale altri paesi devono fare i conti. Il fatto che persino l’accoglienza di questa percentuale relativamente esigua di esseri umani venga considerata come un onere – economicamente, culturalmente, finanziariamente, politicamente – insostenibile è rivelatore della volontà tutta politica di evitare il ripetersi di situazioni analoghe in circostanze analoghe. Come dire: ogni manifestazione di disponibilità a forme di asilo o di reinsediamento non può che essere un atto unilaterale di generosità, e ogni altra scelta si configura, semplicemente, come una decisione sovrana che non può essere passibile di alcun giudizio morale.