Unioni civili “all’italiana”

 

Il ddl Cirinnà e in seguito lo stralcio – oserei dire lo “strazio” – della stepchild adoption e dell’obbligo di fedeltà, che in realtà ha riscritto l’intero testo del ddl, ha generato e continua a generare un vivace dibattito sia all’interno che al di fuori della comunità omosessuale, divisa, per citare un grande studioso recentemente scomparso, tra apocalittici e integrati. Lungi dal riflettere soltanto lo storico frammentismo (italiano) delle forze di sinistra, tale contrapposizione, che a sua volta si divide in varie e variegate sottocorrenti di pensiero, è sintomo di un diverso posizionamento teorico rispetto al problema generale: meglio tutto o niente oppure meglio qualcosa che nulla?

A ben vedere, la questione potrebbe essere riconfigurata in termini weberiani come contrapposizione, mutatis mutandis, tra etica delle responsabilità ed etica dell’intenzione: si deve essere pragmatici o farne una questione di principio? Nel primo caso ci si accontenta di quello che può essere concesso e ottenuto dalla presente congiuntura storico-politica – che è comunque un rimedio alla più completa anomia –, mentre, nel secondo, si cerca di operare un cambio di paradigma, che richiede più tempo (e quindi più sacrifici) e dove non c’è alcuna garanzia di riuscita.

La scelta tra le due posizioni va ovviamente presa in coscienza e sarà poi giudicata dal tribunale della storia.

Cerchiamo però di capire che cosa sono, da un punto di vista generale, le unioni civili, intese come quella forma di convivenza alternativa al matrimonio alla quale però l’ordinamento decide di dare un qualche riconoscimento pubblico.

Le unioni civili sono, innanzitutto, un istituto “vecchio”, almeno per quanto riguarda il riconoscimento delle coppie di persone dello stesso sesso. Se si osserva il trend europeo al riguardo, tutti i Paesi europei, a partire dalla Danimarca che fu la prima a istituirle nel 1989, le hanno superate, estendendo il matrimonio anche alle coppie di persone dello stesso sesso. La grande eccezione è ovviamente la Germania, dove però vi è un limite all’estensione del matrimonio a due persone dello stesso sesso nella lettera costituzionale (ma i due istituti, matrimonio e unione civile, hanno ormai gli stessi diritti e doveri).

In secondo luogo, con le unioni civili si introduce nell’ordinamento un nuovo istituto di diritto di famiglia simil-matrimoniale francamente non necessario, stante l’esistenza già del matrimonio, con conseguente ulteriore aggravio per il sistema giudiziario, specialmente nel caso di “quer pasticciaccio brutto” di via del Nazareno che ha dato vita alle unioni civili “all’italiana”. I problemi applicativi e i ricorsi non si faranno attendere.

In terzo luogo, e forse più importante, sanzionano legalmente una differenza valoriale, ancora diffusa nell’opinione pubblica, tra coppie di persone dello stesso sesso e coppie di persone di sesso diverso. Ammesso (e per nulla concesso) che unione civile e matrimonio garantiscano gli stessi benefici materiali, i due istituti non saranno mai paritetici sul piano più squisitamente simbolico. Il matrimonio è un istituto millenario che, nonostante il trascorso patriarcale, mantiene agli occhi della maggior parte della popolazione una grande forza legittimante, laddove l’unione civile appare necessariamente come una sua versione depotenziata. Presentarsi in pubblico dicendo «Questo è il mio partner civile» non è lo stesso che dire «Questo è mio marito» o «Questa è mia moglie». Solo chi non può sposarsi – le coppie di persone dello stesso sesso – si deve accontentare dell’unione civile. Un istituto di serie B per delle coppie considerate di serie B.

In quarto luogo, è d’uopo sottolineare che non tutte le unioni civili sono uguali. In un articolo famoso di qualche anno fa, Kees Waaldijk distingueva tra marriage, semi-marriage e quasi–marriage a seconda della quantità e della qualità dei diritti e dei doveri riconosciuti. È scontato dire che qualche differenza con l’istituto matrimoniale permane sempre, anche solo dal punto di vista del diritto internazionale privato, giacché tutti gli Stati riconoscono il matrimonio, ma non tutti le unioni civili. Venendo alla specifica forma scelta dal legislatore italiano – ora all’attenzione della nostra Camera Bassa – sono già state segnalate da alcune riflessioni “a caldo” di vari studiosi due differenze fondamentali rispetto al matrimonio: l’adozione e l’obbligo di fedeltà. La prima riguarda la mancata possibilità di adottare il figlio del partner (c.d. stepchild adoption), con grave pregiudizio per i molti minori che già vivono in tali contesti familiari (sia eterosessuali che omosessuali). Tale deminutio capitis non giova certo al benessere dei minori, visto che si ritroveranno con un genitore in meno rispetto ai coetanei che crescono all’interno di una coppia sposata, e solo perché lo Stato – diciamo le cose come stanno – disapprova più o meno tacitamente l’orientamento sessuale dei genitori.

Per quanto riguarda l’obbligo di fedeltà, da intendersi non soltanto come astensione da relazioni extraconiugali ma anche e soprattutto come lealtà e reciproca fiducia, lo scopo è evidente: impedire di usare le unioni civili come trampolino di lancio per richieste di adozione. Una relazione dove non c’è lealtà e dedizione reciproca non è adatta alla crescita di un minore. Tuttavia, l’eliminazione dell’obbligo di fedeltà può essere anche letta come una generale sfiducia verso le coppie di persone dello stesso sesso, come dire che a una persona omosessuale non si può chiedere di essere fedele e leale verso un’altra.

Last but not least, tutto il testo di legge risulta (volutamente) ancorato all’art. 2 Cost. («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale») anziché all’art. 29 Cost. («La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»). Le coppie di persone dello stesso sesso hanno sì diritto al riconoscimento della vita familiare, ma non a rientrare in quella famiglia di serie A che si situa nell’alveo dell’art. 29. Rimane, nella volontà del legislatore, una “formazione sociale specifica”, dove di specifico c’è soltanto un profondo senso di umiliazione.

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