Rifugio d’emergenza

 

Ancora una volta l’Unione europea deve fare i conti con l’emergenza rifugiati. E la risposta è sempre la stessa: muri e barriere di filo spinato, rafforzamento delle forze di polizia e intervento dell’esercito, norme sempre più restrittive sui passaggi di frontiera, sospensione di garanzie come la libera circolazione delle persone prevista dal trattato di Schengen, cancellazione di accordi già ratificati. Di fronte a questa situazione, vi è chi propone – con una reazione, va detto, di più che giustificata indignazione – di assicurare il diritto di asilo a tutti e in tutti i Paesi dell’Unione, senza fare alcuna distinzione tra profughi, migranti, rifugiati. Non solo ai “richiedenti asilo” (e cioè a coloro che fuggono da guerre e persecuzioni), ma anche ai “migranti economici”, stante la difficoltà di distinguere gli uni dagli altri e la possibilità, concreta, di gerarchizzare la disperazione e di introdurre le categorie dei migranti di serie A (i richiedenti asilo) e i migranti di serie B (i migranti economici). Anche se la distinzione è difficile, e può persino sembrare immorale, rimane nondimeno necessaria, giacché gli Stati godono di una discrezionalità minore nel determinare le condizioni di ingresso di rifugiati e profughi rispetto a quelle che applica ai migranti economici. La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati nel 1951, per esempio, afferma che il rifugiato è una persona che, “nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato” o che, “essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”.

Rinunciare a ogni distinzione sarebbe possibile solo a condizione di riconoscere un fondamentale e generalizzato diritto alla libertà di movimento, diritto suscettibile di prevalere sulla pretesa dei moderni Stati nazionali di esercitare la propria sovranità territoriale, difendere i confini e controllare gli ingressi sul territorio. È solo in un mondo ideale, in cui non vi fossero ostacoli alla libera circolazione delle persone tra gli Stati, che non vi sarebbe ragione di occuparsi della definizione di “rifugiato”, poiché tutti gli esseri umani sarebbero egualmente liberi, indipendentemente dal loro status giuridico, di spostarsi ovunque ritenessero opportuno. Siccome però, nel mondo reale, tutti gli Stati, anche quelli democratici, dispongono di polizie di frontiera, richiedono visti o passaporti, espellono stranieri che violano i confini o si servono di documenti non regolari, si riservano la piena facoltà di controllare l’ingresso degli estranei sul territorio nazionale e di trattenere, respingere o espellere quelli indesiderati, distinguere non è solo necessario, ma anche moralmente doveroso. Tanto più che anche chi sostiene il diritto degli Stati democratici di imporre un regime migratorio destinato a ridurre al minimo l’ingresso degli stranieri nella società riconosce il dovere degli Stati di offrire asilo a chi rientra nella definizione fissata dalla Convenzione di Ginevra, che pone alcuni limiti alla loro libertà di decidere discrezionalmente in materia di ammissione e di esclusione. Può darsi che nel mondo reale distinguere tra richiedenti asilo e migranti economici possa presentare alcuni tratti di arbitrarietà, ma può anche darsi che in alcune circostanze questo sia il male minore.

Le definizioni sono importanti anche perché gli Stati hanno precise responsabilità giuridiche nei confronti dei rifugiati, incluso il dovere di garantire loro l’ingresso (o persino l’appartenenza), anche se questo dovere può talvolta entrare in conflitto con (quelle che ritengono essere) le legittime aspettative o i diritti dei cittadini. Come nel caso della definizione di rifugiato, è il diritto internazionale a fissare il quadro delle responsabilità degli Stati. La pietra angolare del regime di accoglienza e protezione è offerta dal principio di non respingimento, e cioè dall’obbligo di non rispedire i rifugiati nei Paesi da cui fuggono quando ciò significherebbe mettere a rischio la loro vita o le loro libertà fondamentali. Anche un filosofo che ha teorizzato il privilegio sovrano del popolo democratico di controllare i movimenti di attraversamento dei confini come Michael Walzer ha sostenuto che gli Stati hanno il dovere di non espellere i profughi che arrivano sul loro territorio, dal momento che il loro rimpatrio richiederebbe l’uso della forza contro persone inermi e disperate. Ciò nonostante, muri, barriere elettrificate, sistemi di sicurezza dalle architetture sempre più sofisticate continuano a proliferare.

Non solo: anche il principio che obbliga i rifugiati a chiedere asilo nel primo Paese membro dell’UE in cui mettono piede, e che impedisce loro di proseguire per un altro Paese membro anche se ciò è nelle loro intenzioni, non è affatto privo di controindicazioni. L’applicazione di questo principio tende a sovraccaricare di incombenze burocratiche i centri di identificazione degli Stati membri dell’UE più facili da raggiungere via mare o via terra, come l’Italia o la Grecia, oppure costringe i Paesi più vicini ai luoghi di crisi, come Libano, Turchia, Giordania, a farsi carico di oneri sproporzionati. Le regole di Dublino, che assegnano la responsabilità per i rifugiati al primo Paese UE in cui mettono piede, porta a distribuire in modo palesemente iniquo gli oneri dell’accoglienza e dell’assistenza. Queste disparità suonano come una brutale smentita della retorica che inneggia alla comune responsabilità in carico alla “società internazionale degli Stati”. E finiscono, oltretutto, per creare una situazione paradossale: da una parte crea popolazioni di rifugiati che vorrebbero raggiungere Paesi diversi da quelli di “primo ingresso” e spostarsi in Paesi come la Germania, il Regno Unito o la Svezia, ma che non vengono messi in condizione di farlo; dall’altra impone proprio ai Paesi che non riescono ad accogliere e gestire i rifugiati in arrivo l’obbligo di trattenerli, registrarli e ospitarli. Ora finalmente, anche se con il solito ritardo, l’Unione europea si sta preparando ad apportare delle modifiche alle norme sull’accoglienza dei rifugiati, prendendo atto di quanto sia inadeguato e iniquo un sistema che addossa quasi solo alle nazioni mediterranee l’onere di affrontare e gestire le richieste di asilo dei profughi per il semplice fatto di essere i Paesi di “primo ingresso”.

Anche però un possibile criterio per un sistema di “quote”, in cui i rifugiati vengono suddivisi fra tutti i Paesi UE, andrebbe gestito con estrema attenzione. Distribuire i rifugiati tra gli Stati in nome di un’equa condivisione degli oneri ma a prescindere dai loro legami e dalle loro aspirazioni significa disconoscerne la capacità di proporsi quali soggetti attivi del loro destino e trasformarli in destinatari passivi di interventi più o meno “umanitari”. Se poi gli Stati redistribuiscono risorse invece di rifugiati, oppure condizionano la loro disponibilità a misure di compensazione monetaria, ciò significa che alla logica giuridica ed umanitaria inscritta nelle Dichiarazioni solennemente ratificate dagli Stati subentra la logica delle transazioni economiche – dello scambio di persone in cambio di denaro. Un modo diverso di ridistribuire le responsabilità a livello internazionale sarebbe quello di prendere in considerazione le particolari responsabilità che alcuni specifici Paesi hanno nei confronti di alcuni specifici gruppi specifici di rifugiati. L’idea che gli Stati abbiano un dovere nei confronti dei rifugiati creati dalle guerre che hanno promosso o alle quali hanno partecipato non è una novità. Ma è solo di recente che l’idea di danno quale presupposto del diritto di asilo è stata sviluppata in modo sistematico. E ciò è avvenuto pensando all’asilo come a una forma di riparazione per le ingiustizie inflitte ai rifugiati da parte dei Paesi terzi a seguito di un’aggressione militare oppure di sostegno ai regimi che violano i diritti umani.

Resta infine, in prospettiva, il problema del rimpatrio, da molti immaginato come la soluzione più opportuna dell’emergenza umanitaria. La questione di quali debbano essere le condizioni di un rimpatrio attuato in un quadro di equità e di rispetto dei diritti umani è di particolare importanza per due diversi motivi: in primo luogo perché i rifugiati fuggono da una situazione di estrema vulnerabilità e il rimpatrio rischierebbe di violare ancora una volta i loro diritti; in secondo luogo perché l’eventualità che i rifugiati possano avere il dovere di tornare nel Paese di origine (perché in tal modo possono essere in grado di contribuire alla sua ricostruzione o di mostrare gratitudine al Paese che ha loro offerto di asilo) è molto spesso una questione politicamente scottante.

Altri problemi, infine, andrebbero affrontati. Per esempio, quello dello stretto legame tra la realizzazione di un rimpatrio rispettoso della dignità dei rifugiati (obiettivo dichiarato della maggior parte delle organizzazioni internazionali che si occupano del problema) e un risarcimento adeguato per le ingiustizie vissute da coloro che sono stati costretti a fuggire. Il risarcimento ha un ruolo essenziale nel garantire la dignità dei rifugiati, perché mostra che i diritti di queste persone non possono essere violati impunemente. Ma ciò non è probabilmente sufficiente, perché le condizioni per un “giusto” rimpatrio non hanno semplicemente a che fare con la semplice cessazione delle ostilità o con l’istituzione di un governo in grado di rispettare i diritti fondamentali. Una visione moralmente difendibile del “giusto” rimpatrio esige anzitutto che sia rispettata la dignità e l’autonomia dei rifugiati, ma anche la relazione tra i rifugiati e il Paese di asilo oltre che, ovviamente, venga prestata la massima attenzione per le condizioni in cui il rimpatrio può (quando può) avvenire. Perché un rifugio di emergenza, come molti, troppi, stanno sperimentando in questi mesi e anni, non si trova esattamente dietro l’angolo.

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